Missioni/Trasferte

MISSIONE/TRASFERTA

Si considera “missione”, l’attività che viene svolta in territorio nazionale o estero, fuori dal Comune dove si trova la sede ordinaria di servizio, distante almeno 10 km dal confine comunale.

Ai fini del completamento dell’orario di servizio giornaliero del lavoratore, è necessario svolgere almeno 4 ore di servizio fuori sede.

Nei casi di superamento dell’orario giornaliero, lo stesso (compreso l’orario di viaggio) dà luogo al riconoscimento del plus orario.

Qualora si tratti di uno spostamento intrateneo, per tale intendendosi quello tra le diverse sedi (per lo svolgimento di attività lavorativa, adunanze di organi collegiali, gruppi di lavoro, tevoli tecnici e riunioni) l'uscita da una sede e l'entrata nell'altra vanno rilevate con apposita timbratura.

Qualora il dipendente rientri dalla missione in orario notturno (dopo le ore 23.30), il giorno successivo ha facoltà di prendere servizio dalle ore 10, senza necessità di recupero.

Nelle giornate di sabato, domenica e festivi, o in orario notturno (dalle 22.00 alle 6.00), considerando sia le ore di viaggio che di effettivo servizio, il recupero del riposo compensativo dovrà avvenire entro la settimana successiva alla conclusione della missione, o per particolari esigenze di servizio entro due settimane.

Nelle giornate di sabato, domenica e festivi se l'orario della missione supera le 7.12 ore l'eccedenza dà luogo a riconoscimento di plus orario.

 

 

 

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Informazioni aggiornate al: 16/02/2023 - 16:59