Congedi parentali

 

Dichiarazione di nascita

Entro 30 giorni dalla nascita del figlio il dipendente dovrà dare comunicazione dell’evento all'Ufficio Gestione Rapporto di servizio del personale TA, inviando tramite email la dichiarazione sostitutiva del certificato di nascita. 

 

CONGEDO PARENTALE

Il congedo parentale è un periodo di congedo facoltativo di cui possono beneficiare entrambi i genitori nei primi 12 anni di vita del bambino: la mamma subito dopo il periodo di congedo obbligatorio ed il papà dalla nascita del bambino.

Vi è per entrambi i genitori un limite individuale di 6 mesi (elevabile a 7 per il papà se usufruisce di un periodo di congedo parentale di almeno 3 mesi, anche frazionato) e un limite cumulativo, fra entrambi i genitori, di 10 mesi, elevabile a 11 se il papà usufruisce di un periodo di congedo parentale di almeno 3 mesi, anche frazionato. Per l'utilizzo di questo congedo non è prevista l'alternativa fra i genitori. Può essere utilizzato sia continuativamente che frazionatamente.

I giorni non lavorativi (sabato, domenica e festività), compresi tra due periodi, anche di un solo giorno  di congedo parentale, sono computati nel massimale dei congedi parentali. Affinchè non vengano considerati tali, è neccessario il rientro al lavoro.

I congedi parentali possono essere fruiti a giornata intera o a mezza giornata.

Il preavviso è pari a 5 giorni per i congedi a giornata intera mentre è pari a 2 giorni per i congedi a mezza giornata.

Il congedo parentale a mezza giornata può essere richiesto per la fruizione a inizio o a fine giornata ed è quantificabile in 3h 36m per un dipendente che abbia svolto il servizio in full time nel mese precedente alla richiesta. La fruizione è consentita in misura pari alla metà dell'orario giornaliero considerato come media dell'orario del mese precedente.

CONGEDO PER MALATTIA FIGLIO

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio fino agli otto anni di età, con le seguenti modalità:

Entro il 3° anno di vita:

30 giorni retribuiti per anno di vita del bambino fino alla data del compleanno compresa.

I giorni eccedenti i primi 30 sono senza retribuzione;

Oltre il 3° anno di vita e fino all'8°: 5 giorni non retribuiti per anno di vita del bambino fino alla data del compleanno compresa.

Per poter usufruire di tali permessi è necessario aver comunicato la nascita del figlio tramite autocertificazione all’Ufficio Gestione Rapporto di servizio del personale TA tramite email.

Il congedo per malattia figlio va giustificato da un certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato indicante lo stato di malattia del bambino e la necessità di assistenza del genitore.

Nel caso in cui l'altro genitore ha usufruito di astensione dal lavoro retribuita per malattia del bambino, si prega di compilare il modulo per la richiesta di congedo per malattia del figlio.

 

Modulistica a supporto:

 

Normativa di riferimento:

 

Vedere le relative circolari

Contatti area: 

Informazioni aggiornate al: 08/04/2024 - 09:36