Straordinari

Conto ore individuale e lavoro straordinario 

Il lavoro straordinario è il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro.

Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto e non può essere utilizzato come strumento ordinario di programmazione del lavoro. In relazione a ciò, è consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili o non programmabili.

  • Il superamento dell’orario giornaliero, se inferiore ai sessanta minuti, non richiede autorizzazione preventiva.
  • Il superamento dell’orario giornaliero, se maggiore di sessanta minuti, va debitamente motivato dal lavoratore e autorizzato per eccezionali e indifferibili esigenze di servizio dal Responsabile di Struttura e dà luogo a prestazione retribuibile come lavoro straordinario oppure a plus-orario.

Il superamento dell’orario giornaliero, per effettuazione di lavoro straordinario, per un impegno complessivo superiore alle otto ore, comporta la necessità dell’effettuazione di una pausa di almeno quindici minuti.

Il plus-orario maturato può essere recuperato a ore o a giornate intere, fatta salva la preventiva autorizzazione del Responsabile di Struttura.

L’autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario è necessariamente preventiva e contiene le ragioni improcrastinabili di servizio, che rendano necessario il ricorso alla prestazione medesima.
In casi eccezionali, l’autorizzazione può intervenire anche successivamente alla prestazione lavorativa straordinaria, nel caso in cui la stessa risulti necessitata da eccezionali e indifferibili esigenze di servizio, debitamente documentate.

Non può essere autorizzata la prestazione di lavoro straordinario in misura superiore a 250 ore/anno, proporzionalmente ridotta in caso di regime di part-time, anche nel caso in cui le ore di lavoro straordinario effettivamente prestate confluiscano nel conto ore individuale.

Il plus-orario maturato al 31 dicembre, non monetizzato, va recuperato compatibilmente con le esigenze di servizio, come concordato con i Responsabili di Struttura, entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Saranno liquidate unicamente le prestazioni di orario straordinario debitamente timbrate con l’apposito tasto funzione dell’orologio timbratore e autorizzate dal Responsabile di Struttura

 

 

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Informazioni aggiornate al: 16/02/2023 - 16:59