Reperibilità
Il dipendente è tenuto a rendersi reperibile all’indirizzo di residenza o altro preventivamente comunicato fin dal primo giorno e per tutto il periodo di malattia, compresi i giorni non lavorativi e festivi, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
L’eventuale assenza durante le suddette fasce per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, deve essere comunicata preventivamente all’ufficio del personale TA e opportunamente documentata. Il dipendente dovrà, altresì, farsi rilasciare l’attestazione di presenza presso la struttura sanitaria da presentare in caso di visita medica di controllo.
Sono esclusi dall’obbligo di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione;
- causa di servizio riconosciuta;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Si precisa che le situazioni riportate nei punti 1) 2) e 3) devono essere comunicate dal dipendente al momento della comunicazione della malattia e devono essere riportate dal medico curante sull’attestato di malattia telematico.
Si può cambiare l’indirizzo di reperibilità?
Per un lavoratore che abbia la necessità di modificare durante l’assenza per malattia il proprio indirizzo di reperibilità, è disponibile sul sito dell’INPS l'apposito servizio "Sportello al cittadino per le VMC” (Circolare INPS 23 settembre 2020, n. 106).
Sportello al cittadino per modifica indirizzo di reperibilità