Attività-extra lavorative

Incarichi extra-istituzionali

Al dipendente a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% dell’orario di servizio, risulta assolutamente precluso lo svolgimento di altre attività alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, ossia rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, nonché l'esercizio di attività d’impresa, commerciale e professionale o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente (art. 60, D.P.R. 3/1957). 

I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.  (art. 53, comma 7, D.Lgs. 165/2001).

Ai sensi dell'art.19, comma 7, del Codice etico e di comportamento, il lavoratore e la lavoratrice non accettano incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano avuto nel biennio precedente un interesse significativo in decisioni o attività dell’ufficio di appartenenza dei lavoratori e delle lavoratrici medesimi. Ai fini del presente articolo per “incarichi di collaborazione” si intendono incarichi di qualsiasi tipologia ed a qualsiasi titolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, incarichi di consulente, perito, arbitro, revisore, procuratore, etc.); per “soggetti privati” si intende ogni ente privato, anche senza scopo di lucro, con esclusione degli enti privati previsti nell’Elenco delle amministrazioni pubbliche (inserite nel conto economico consolidato e individuate annualmente dall’ISTAT con proprio provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), degli enti partecipati in misura maggioritaria da una pubblica amministrazione, nonché i soggetti giuridici generati nell’ambito delle attività di trasferimento tecnologico.

È consentita invece, previa autorizzazione del Direttore Generale, la realizzazione di attività da svolgere del tutto sporadicamente nonché temporalmente limitata e realizzata al di fuori del proprio orario di lavoro, purché non interferisca con la normale attività lavorativa presso l’Università e sia pienamente compatibile con essa. 

Si ricorda che ai sensi della normativa in materia non possono essere svolti incarichi esterni che presentino caratteri di professionalità, e che tale requisito ricorre laddove le attività si svolgano con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità.

Nei seguenti casi sottoelencati, invece, il dipendente è tenuto alla sola comunicazione preventiva all'Amministrazione che deve valutarne la compatibilità con l'attività svolta per l'Ateneo (art. 53, comma 6, D.Lgs. 165/2001): 

a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;  

b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;  

c) partecipazione in qualità di docente a convegni e seminari;  

d) incarichi e/o attività a titolo gratuito o per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate e attività di volontariato;

e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;  

f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;  

f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica;

f-ter) prestazioni di lavoro sportivo, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021, fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui, se erogati da società sportive professionistiche o dilettantistiche.

Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. Per le prestazioni di lavoro sportivo, le comunicazioni di cui al primo periodo sono effettuate entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente (art. 53, comma 11, D.Lgs. 165/2001).

Al dipendente con contratto a tempo parziale non superiore al 50%, in linea generale, è consentito lo svolgimento di una attività extra lavorativa, anche di tipo subordinato, purché non alle dipendenze di un’altra amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto alla sola comunicazione preventiva all'Amministrazione che deve valutarne la compatibilità con l'attività svolta per l'Ateneo.

Si invitano i dipendenti a inviare la "comunicazione di incarico" o la "richiesta di autorizzazione all'incarico" con congruo anticipo, utilizzando la seguente modulistica:

richiesta di autorizzazione incarico esterno (pdf) oppure online
- comunicazione 
incarico esterno (pdf) oppure online

In caso di compilazione del pdf cartaceo, si prega di inviarlo via email a persgiur@amm.units.it allegando copia di un documento.

Il termine previsto dall’art 53 del DLgs 165/2001 per l'addozione del provvedimento è di 30 giorni.

Fermo restando tale termine, si precisa che saranno garantite esclusivamente le decorrenze che consentano una istruttoria minima di 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda.

Normativa di riferimento:
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (GU n.106 del 09-05-2001 - Suppl. Ordinario n. 112) - Art. 53 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

Decreto del Presidente Della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, Art. 60 Casi di incompatibilità

- Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 - Art. 25 Lavoro sportivo

 

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Informazioni aggiornate al: 27/10/2025 - 14:59