Attività-extra lavorative

Incarichi extra-istituzionali

Al dipendente a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% dell’orario di servizio, risulta assolutamente precluso lo svolgimento di altre attività alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, ossia rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, nonché l'esercizio di attività d’impresa, commerciale e professionale o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente (art. 60, D.P.R. 3/1957). 

I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.  (art. 53, comma 7, D.Lgs. 165/2001)

È consentita invece, previa autorizzazione del Direttore Generale, la realizzazione di attività da svolgere del tutto sporadicamente nonché temporalmente limitata e realizzata al di fuori del proprio orario di lavoro, purché non interferisca con la normale attività lavorativa presso l’Università e sia pienamente compatibile con essa. 

Si ricorda che ai sensi della normativa in materia non possono essere svolti incarichi esterni che presentino caratteri di professionalità, e che tale requisito ricorre laddove le attività si svolgano con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità.

Nei seguenti casi sottoelencati, invece, il dipendente è tenuto alla sola comunicazione preventiva all'Amministrazione che deve valutarne la compatibilità con l'attività svolta per l'Ateneo (art. 53, comma 6, D.Lgs. 165/2001): 

a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;  

b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;  

c) partecipazione in qualità di docente a convegni e seminari;  

d) incarichi e/o attività a titolo gratuito o per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate e attività di volontariato;

e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;  

f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;  

f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica;

f-ter) prestazioni di lavoro sportivo, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021, fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui, se erogati da società sportive professionistiche o dilettantistiche.

Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. Per le prestazioni di lavoro sportivo, le comunicazioni di cui al primo periodo sono effettuate entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente (art. 53, comma 11, D.Lgs. 165/2001).

Al dipendente con contratto a tempo parziale non superiore al 50%, in linea generale, è consentito lo svolgimento di una attività extra lavorativa, anche di tipo subordinato, purché non alle dipendenze di un’altra amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto alla sola comunicazione preventiva all'Amministrazione che deve valutarne la compatibilità con l'attività svolta per l'Ateneo.

Si invitano i dipendenti a inviare la "comunicazione di incarico" o la "richiesta di autorizzazione all'incarico" con congruo anticipo, utilizzando la seguente modulistica:

richiesta di autorizzazione incarico esterno (pdf) oppure online
- comunicazione 
incarico esterno (pdf) oppure online

In caso di compilazione del pdf cartaceo, si prega di inviarlo via email a persgiur@amm.units.it allegando copia di un documento.

Il termine previsto dall’art 53 del DLgs 165/2001 per l'addozione del provvedimento è di 30 giorni.

Fermo restando tale termine, si precisa che saranno garantite esclusivamente le decorrenze che consentano una istruttoria minima di 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda.

Normativa di riferimento:
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (GU n.106 del 09-05-2001 - Suppl. Ordinario n. 112) - Art. 53 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

Decreto del Presidente Della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, Art. 60 Casi di incompatibilità

- Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 - Art. 25 Lavoro sportivo

 

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Informazioni aggiornate al: 20/03/2025 - 13:34