Attività-extra lavorative

Incarichi extra-istituzionali

Al dipendente a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% dell’orario di servizio, risulta assolutamente precluso lo svolgimento di altre attività alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, ossia rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, nonché l'esercizio di attività d’impresa, commerciale e professionale o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente. 

È consentita invece, previa autorizzazione del Direttore Generale, la realizzazione di attività da svolgere del tutto sporadicamente nonché temporalmente limitata e realizzata al di fuori del proprio orario di lavoro, purché non interferisca con la normale attività lavorativa presso l’Università e sia pienamente compatibile con essa. 

Si ricorda che ai sensi della normativa in materia non possono essere svolti incarichi esterni che presentino caratteri di professionalità, e che tale requisito ricorre laddove le attività si svolgano con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità.

Nei seguenti casi sottoelencati, invece, il dipendente è tenuto alla sola comunicazione preventiva all'Amministrazione che deve valutarne la compatibilità con l'attività svolta per l'Ateneo: 

a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;  

b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;  

c) partecipazione in qualità di docente a convegni e seminari;  

d) incarichi e/o attività a titolo gratuito o per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate e attività di volontariato;

e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;  

f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;  

f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica. 

Al dipendente con contratto a tempo parziale non superiore al 50%, in linea generale, è consentito lo svolgimento di una attività extra lavorativa, anche di tipo subordinato, purché non alle dipendenze di un’altra amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto alla sola comunicazione preventiva all'Amministrazione che deve valutarne la compatibilità con l'attività svolta per l'Ateneo.

Si invitano i dipendenti a inviare la "comunicazione di incarico" o la "richiesta di autorizzazione all'incarico" con congruo anticipo, utilizzando la seguente modulistica:

richiesta di autorizzazione incarico esterno (pdf) oppure online
- comunicazione 
incarico esterno (pdf) oppure online

In caso di compilazione del pdf cartaceo, si prega di inviarlo via email a persgiur@amm.units.it allegando copia di un documento.

L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Normativa di riferimento:
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (GU n.106 del 09-05-2001 - Suppl. Ordinario n. 112), art. 53 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
Decreto del Presidente Della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, Art. 60 Casi di incompatibilità

 

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Informazioni aggiornate al: 27/09/2024 - 09:14