Il congedo parentale è un periodo di congedo facoltativo di cui possono beneficiare entrambi i genitori nei primi 12 anni di vita del bambino: la mamma subito dopo il periodo di congedo obbligatorio ed il papà dalla nascita del bambino.
Vi è per entrambi i genitori un limite individuale di 6 mesi (elevabile a 7 per il papà se usufruisce di un periodo di congedo parentale di almeno 3 mesi, anche frazionato) e un limite cumulativo, fra entrambi i genitori, di 10 mesi, elevabile a 11 se il papà usufruisce di un periodo di congedo parentale di almeno 3 mesi, anche frazionato. Per l'utilizzo di questo congedo non è prevista l'alternanza fra i genitori. Può essere utilizzato sia continuativamente che frazionatamente.
I giorni non lavorativi (sabato, domenica e festività), compresi tra due periodi, anche di un solo giorno di congedo parentale, sono computati nel massimale dei congedi parentali. Affinchè non vengano considerati tali, è necessario il rientro in servizio.
I congedi parentali possono essere fruiti a giornata intera o a ore.
È possibile usufruire del congedo orario a partire da un minimo di 1 ora fino all’intero orario di servizio giornaliero. Ogni 6 ore di congedo fruito viene conteggiato un giorno di congedo parentale. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, le 6 ore equiparate ad un giorno di congedo parentale sono riproporzionate in modo da tenere conto della minor durata media della prestazione lavorativa. Il congedo su base oraria non è cumulabile con gli altri permessi e riposi previsti dal Testo Unico 151/2001.
Il genitore che intende fruire del congedo parentale è tenuto ad avvisare con un congruo preavviso la/il proprio Responsabile, e comunque entro i termini sotto riportati, per consentire una corretta organizzazione del Servizio.
Il preavviso è pari a 5 giorni per entrambi i tipi di congedo parentale.
In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il preavviso, la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro, oltre questo termine il congedo non sarà accolto.
Il periodo di congedo parentale si può interrompere solo in caso di malattia del genitore che ne fruisce o del figlio.