Università degli studi di Trieste

Maternità/Paternità

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Comunicazione stato di gravidanza

La lavoratrice in gravidanza comunica il suo stato nelle modalità indicate dal Servizio di Prevenzione e Protezione (Procedura per la comunicazione dello stato di gravidanza).

La comunicazione può essere effettuata all’Ufficio Gestione del rapporto del personale TA tramite mail, allegando il certificato medico attestante lo stato di gravidanza.

 

Permessi per visite prenatali

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per effettuare esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

Tali permessi possono essere richiesti a seguito della comunicazione dello stato di gravidanza all'Ufficio Gestione Rapporto di Servizio del Personale T.A.

I permessi coprono il tempo strettamente necessario per l'effettuazione degli esami o delle visite specialistiche richieste, al termine delle quali la dipendente è tenuta a riprendere servizio.

Si precisa, altresì, che nel computo dell'assenza, oltre al tempo risultante dalla suddetta attestazione, alla dipendente viene riconosciuto il tempo necessario per la percorrenza dal luogo di lavoro alla struttura sanitaria e viceversa.

L'uscita e l'entrata in servizio devono essere causalizzate utilizzando il tasto funzione 20 del timbratore.

 

Come giustificare dal Portale

La richiesta di permesso deve essere fatta al proprio Responsabile dal Portale, alla voce:

  • "Richiesta permessi giornalieri" > "Perm retr per esami prenatali e visite specialistiche art. 14 D.L. 151/2001" - se la durata della visita copre l'intera giornata lavorativa; in questo caso, selezionare come tipo "ad ore" e indicare il n. di ore richieste a copertura dell'intero orario lavorativo;
  • "Richiesta permessi orari" > "Perm retr per esami prenatali e visite specialistiche art. 14 D.L. 151/2001" - nel caso in cui l'assenza dal servizio per la visita copra solo parte dell'orario lavorativo e che il restante venga svolto in presenza; 

allegando la documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di inizio e termine di effettuazione degli esami o della visita specialistica (nell'attestazione deve essere indicato che la prestazione sanitaria è correlata allo stato di gravidanza, se possibile).

Qualora si usufruisca del permesso in una giornata di lavoro agile, è necessario contattare il nostro Ufficio per l''inserimento del permesso nel cartellino, allegando l'attestazione di presenza e mettendo per conoscenza il proprio Responsabile.

 

Interdizione anticipata dal lavoro

La lavoratrice può richiedere di essere collocata in maternità anticipata, per uno o più periodi, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

La richiesta di interdizione anticipata deve essere rivolta al Dipartimento di Prevenzione (S.C. Accertamenti Clinici di Medicina Legale) di ASUGI in via del Farneto 3, che rilascerà la certificazione di astensione anticipata dal lavoro (https://asugi.sanita.fvg.it/it/strutture/direz_sanitaria/dip_prevenzione...).

Il certificato prodotto dovrà essere inoltrato a cura della Dipendente all'Ufficio Gestione Rapporto di Servizio del Personale T.A. (aaggpersonale@amm.units.it).

 

Congedo di maternità

La lavoratrice ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per 5 mesi complessivi così articolabili:

  • 2 mesi antecedenti la data presunta del parto e fino al giorno del parto + 3 mesi successivi alla data effettiva del parto;
  • 1 mese antecedente la data presunta del parto e fino al giorno del parto + 4 mesi successivi alla data effettiva del parto;
  • 5 mesi immediatamente successivi alla data effettiva del parto.

Si precisa che, in caso di documentate complicazioni, la richiesta di maternità flessibile (1+4 o 0+5), seppure già accordata, può essere successivamente modificata o revocata su espressa richiesta della dipendente.
Se il parto avviene in anticipo, rispetto alla data presunta, i giorni non goduti tra la data effettiva e la data presunta del parto, si aggiungono al periodo di congedo dopo il parto.       

Congedo di paternità alternativo

Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di:

  • morte o di grave infermità della madre;
  • abbandono da parte della madre e/o affidamento esclusivo del bambino al padre.

 

Congedo di paternità obbligatorio

Il dipendente, dai due mesi antecedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per 10 giorni lavorativi fruibili anche in via non continuativa e anche durante il congedo di maternità della mamma.
In caso di parto gemellare, i giorni sono raddoppiati.
Il permesso è riconosciuto anche in caso di morte perinatale del/i figlio/i.

 

 

Dichiarazione di nascita

Entro 30 giorni dalla nascita del figlio il dipendente dovrà dare comunicazione dell’evento all'Ufficio Gestione Rapporto di servizio del personale TA, inviando tramite email la dichiarazione sostitutiva del certificato di nascita. 

 

​Riposi giornalieri

Riposi giornalieri madre

Durante il primo anno di vita del neonato, la dipendente ha diritto giornalmente a due periodi di riposo di 1 ora ciascuno se l’orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore; tali periodi possono essere utilizzati consecutivamente. Se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore, ha diritto a un solo periodo di riposo di 1 ora.    
In caso di parto gemellare, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive, fermo restando il limite complessivo, possono essere utilizzate anche dal padre lavoratore.

 

Riposi giornalieri padre

Durante il primo anno di vita del neonato, il dipendente ha diritto ai riposi giornalieri, in alternativa alla madre, nei seguenti casi:

  • figli affidati al solo padre;
  • in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
  • nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente o sia casalinga;
  • in caso di morte o di grave infermità della madre.

Tale diritto non è riconosciuto al padre se la madre sta usufruendo del congedo di maternità o parentale.
In caso di parto gemellare, i periodi di riposo sono raddoppiati: il padre, fermo restando il limite complessivo e solo in alternativa alla madre, può utilizzare i periodi di riposo aggiuntivi.

 

​CONGEDO PARENTALE

Il congedo parentale è un periodo di congedo facoltativo di cui possono beneficiare entrambi i genitori nei primi 12 anni di vita del bambino: la mamma subito dopo il periodo di congedo obbligatorio ed il papà dalla nascita del bambino.

Vi è per entrambi i genitori un limite individuale di 6 mesi (elevabile a 7 per il papà se usufruisce di un periodo di congedo parentale di almeno 3 mesi, anche frazionato) e un limite cumulativo, fra entrambi i genitori, di 10 mesi, elevabile a 11 se il papà usufruisce di un periodo di congedo parentale di almeno 3 mesi, anche frazionato. Per l'utilizzo di questo congedo non è prevista l'alternanza fra i genitori. Può essere utilizzato sia continuativamente che frazionatamente.

I giorni non lavorativi (sabato, domenica e festività), compresi tra due periodi, anche di un solo giorno di congedo parentale, sono computati nel massimale dei congedi parentali. Affinchè non vengano considerati tali, è necessario il rientro in servizio.

I congedi parentali possono essere fruiti a giornata intera o a ore.

È possibile usufruire del congedo orario a partire da un minimo di 1 ora fino all’intero orario di servizio giornaliero. Ogni 6 ore di congedo fruito viene conteggiato un giorno di congedo parentale. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, le 6 ore equiparate ad un giorno di congedo parentale sono riproporzionate in modo da tenere conto della minor durata media della prestazione lavorativa. Il congedo su base oraria non è cumulabile con gli altri permessi e riposi previsti dal Testo Unico 151/2001.

Il genitore che intende fruire del congedo parentale è tenuto ad avvisare con un congruo preavviso la/il proprio Responsabile, e comunque entro i termini sotto riportati, per consentire una corretta organizzazione del Servizio.

Il preavviso è pari a 5 giorni per entrambi i tipi di congedo parentale.

In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il preavviso, la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro, oltre questo termine il congedo non sarà accolto.   

Il periodo di congedo parentale si può interrompere solo in caso di malattia del genitore che ne fruisce o del figlio. 

 

Come giustificare nell'applicativo presenze

Per richiedere i CONGEDI PARENTALI GIORNALIERI:

Il permesso deve essere giustificato dal Portale del dipendente utilizzando la funzione “Richieste” / “RICHIESTA PERMESSI GIORNALIERI”, inserendo come causale “Congedo parentale - gg intera” .

Il dipendente deve:

  1. selezionare il giorno o i giorni in cui si vuole fruire dei congedi parentali (usando la funzione “data inizio” e “data fine”);
  2. selezionare il nome del figlio per cui si vuole fruire dei congedi parentali;
  3. indicare le generalità dell’altro genitore e i giorni di congedo parentale usufruiti;
  4. inoltrare la richiesta al proprio Responsabile.

 

Per richiedere i CONGEDI PARENTALI A ORE:

  1. Dal portale delle presenze/assenze Job Time inserire la richiesta preventiva indicando il giorno, il totale di ore e nel campo note la fascia oraria in cui si intende usufruire del congedo. Il computo del congedo parentale sarà calcolato sulla base del totale indicato in questa richiesta. La nuova causale “congedo parentale a ore” si trova nel menù “Richieste” - “Richiesta permessi giornalieri”.
  2. Il giorno della fruizione timbrare l’uscita e/o l’entrata con la causale di orologio 22 “congedo parentale a ore” avendo cura di timbrare negli orari indicati nella richiesta preventiva.

In caso di utilizzo del congedo parentale da parte dell'altro genitore, in sede di richiesta di giorni o ore di congedo parentale la lavoratrice/il lavoratore è tenuto a inviare all'indirizzo mail: aaggpersonale@amm.units.it il modulo per la comunicazione dei periodi fruiti dall'altro genitore ai fini del dovuto conteggio dei periodi spettanti tra entrambi i genitori.

 

​CONGEDO PER MALATTIA FIGLIO

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio fino agli otto anni di età, con le seguenti modalità:

Entro il 3° anno di vita:

30 giorni retribuiti per anno di vita del bambino fino alla data del compleanno compresa.

I giorni eccedenti i primi 30 sono senza retribuzione;

Oltre il 3° anno di vita e fino all'8°: 5 giorni non retribuiti per anno di vita del bambino fino alla data del compleanno compresa.

Per poter usufruire di tali permessi è necessario aver comunicato la nascita del figlio tramite autocertificazione all’Ufficio Gestione Rapporto di servizio del personale TA tramite email.

Il congedo per malattia figlio va giustificato da un certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato indicante lo stato di malattia del bambino e la necessità di assistenza del genitore.

Nel caso in cui l'altro genitore ha usufruito di astensione dal lavoro retribuita per malattia del bambino, si prega di compilare il modulo per la richiesta di congedo per malattia del figlio.

 

Come giustificare nell'applicativo presenze

Richiesta permesso giornaliero

Il permesso deve essere giustificato dal Portale del dipendente, utilizzando la funzione “Richieste” > “RICHIESTA PERMESSI GIORNALIERI”, inserendo come causale “congedo malattia figlio da 0 a 3 retribuito” o “congedo malattia figlio non retribuito da 3 a 8”

  1. selezionare il periodo temporale in cui intende utilizzare il permesso;
  2. indicare il familiare per il quale si utilizza il permesso;
  3. allegare il certificato medico rilasciato dal pediatra di libera scelta;
  4. inviare la richiesta al proprio Responsabile.

 

 

Modulistica a supporto:
  • Richiesta di congedo parentale:
    compilare il modulo congedo parentale (pdf) ed allegare l'autocertificazione pertinente:
    - autocertificazione bambini minori di 12 anni (pdf).
     
  • Nascita di un figlio:
    - compilare la dichiarazione sostitutiva di certificato di nascita (pdf).
 
Normativa di riferimento:
  • Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".

 

Vedere le relative circolari

Contatti area: 
Gestione Rapporto di servizio del Personale t.a.

e-mail: aaggpersonale@amm.units.it

Responsabile
Alessandra Musina

Informazioni aggiornate al: 18/03/2025 - 09:10


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