Università degli studi di Trieste

Welcome Office - Dipartimento

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Qui di seguito la procedura che il Dipartimento deve seguire per l'accoglienza di Ricercatori provenienti da Paesi non UE.

Visto per ricerca scientifica

Permanenza superiorire a 3 mesi - attivazione procedura per convenzione d'accoglienza

(ai sensi dell’art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98, introdotto dal D.lgs. 9.1.2008, n. 17)

Gli assegnisti di ricerca e i beneficiari di borsa di studio post dottorato rientrano tra gli ingressi per ricerca scientifica.

Sono esclusi, in quanto si tratta di ingresso per studio, coloro che entrano in Italia per conseguire diploma di scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento, indipendentemente dall'eventuale svolgimento di attività di ricerca.

PREMESSA NECESSARIA

Prima di attivare la selezione del Ricercatore il Dipartimento deve accertare che il titolo di studio in possesso del ricercatore dia accesso a programmi di dottorato nel Paese dove è stato conseguito.

A questo scopo il Ricercatore deve produrre al Dipartimento:

  • il titolo di studio, tradotto in italiano,
  • la dichiarazione di valore, rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese in cui è stato ottenuto il titolo di studio.

La tempistica di rilascio del NULLA OSTA necessario al rilascio del Visto di ingresso in Italia dipende dalle singole Ambasciate/Consolati. I tempi si aggirano in media intorno ai tre/quattro mesi, a seconda del Paese di provenienza).

AVVIO PROCEDURA

Il Dipartimento deve presentare la richiesta di avvio della procedura di richiesta Nulla OSTA:

  • al Servizio Relazioni Internazionali (relazioni.internazionali@amm.units.it), (procedura accentrata)
  • almeno 3/4 mesi prima della data di arrivo del ricercatore;
  • dopo che è stata firmato il “Decreto di approvazione atti” con la graduatoria finale della selezione per l’attribuzione del research grant.

Per avviare la richiesta di Nulla Osta al Servizio Relazioni Internazionali il Dipartimento deve:

far espressamente deliberare al Consiglio di Dipartimento (o, in alternativa, con un Decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento da portare a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento):

  • che il ricercatore è in possesso del titolo di studio idoneo, che dà accesso a programmi di Dottorato nel Paese in cui è stato conseguito;
  • la descrizione e la durata del progetto di ricerca e presso quali strutture dell’Ateneo lavorerà il/la ricercatore/trice;
  • la dichiarazione che è in possesso dei requisiti scientifici necessari allo svolgimento del progetto;
  • l’indicazione del tipo di contratto che verrà stipulato con il/la ricercatore/trice (lavoro autonomo, borsa di ricerca, lavoro subordinato con contratto di categoria o contratto di collaborazione coordinata e continuativa) e la relativa data di scadenza;
  • la copertura finanziaria – UA, nome progetto, e i documenti gestionali di riferimento
  • l’impegno da parte del Dipartimento a sostenere tutte le spese connesse1 al contratto di ricerca (1. Sono a carico del Dipartimento ospitante anche le spese connesse all’eventuale condizione di irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all’espulsione. L’obbligo permane per la durata di sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza);
  • che metterà a disposizione del/la ricercatore/trice risorse mensili pari a Euro…(NB: l’importo deve corrispondere almeno al doppio dell’assegno sociale; per l’anno 2024 esso è pari a € 6.947,33 annui  (importo mensile € 534,41) per 13 mensilità));
  • che sosterrà le eventuali spese per il viaggio di ritorno del/la ricercatore/trice nel Paese di provenienza o di origine;
  • che stipulerà una polizza assicurativa per malattia per il/la ricercatore/trice ed i familiari eventualmente ricongiunti o provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

Per l’avvio della procedura di NULLA OSTA il Dipartimento deve inviare al Servizio Relazioni Internazionali:

  1. Estratto autentico della Delibera del Dipartimento, che deve contenere quanto sopra descritto (o in alternativa copia autentica del Decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento);
  2. Modulo contenente tutti i dati dell’interessato, necessari alla procedura telematica per la richiesta di Nulla Osta (scarica modulo prestampato);
  3. Fotocopia del passaporto o documento di identità del/la ricercatore/trice;
  4. (se già in possesso) Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità e/o della copia della ricevuta della raccomandata;
  5. (se già in possesso) Codice Fiscale;
  6. copia del titolo di studio;
  7. attestazione sulla sistemazione alloggiativa in Italia: prenotazione alberghiera o cessione del fabbricato/dichiarazione dell'ospitante;
  8. Una marca da bollo da 16,00 Euro.
CONVENZIONE DI ACCOGLIENZA

Prima di avviare la procedura online il Servizio Relazioni Internazionali fa firmare al Rettore e poi al Ricercatore la Convenzione di Accoglienza (vedi facsimile).

La Convenzione di accoglienza decade automaticamente in caso di diniego al rilascio del Nulla Osta da parte delle Ambasciate/Consolati.

Al ricercatore, una volta entrato in Italia, viene rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quella del programma di ricerca, ma rinnovabile in caso di proroga del programma stesso (previa presentazione del rinnovo della Convenzione di accoglienza).

Quando è in possesso della ricevuta rilasciata per il permesso di soggiorno, il ricercatore dovrà recarsi presso l’Ufficio Gestione del Personale docente dell’Università di Trieste per la firma del contratto di lavoro (oppure presso il Dipartimento, se il contratto viene sottoscritto direttamente con la struttura).

VISTO E PROFESSIONI SANITARIE

Attività di ricerca nel campo delle professioni sanitarie:

In questo caso il rilascio del visto è subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della Salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attività di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verrà svolta l'attività di ricerca dovrà rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari (come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 9245 del 20/12/2011).

Passaggio da visto per studio a visto per ricerca

- Quando il ricercatore selezionato è già in possesso di visto per studio -

L'Articolo 1 comma 9 del Decreto Legislativo n. 17 del 9/01/2008, cita:

E’ possibile tramutare un permesso di soggiorno per studio in permesso per ricerca, senza che il ricercatore esca dall’Italia per il nuovo visto, alle seguenti condizioni:

  • Se il permesso di soggiorno per studio del futuro ricercatore è ancora in corso di validità (o è in fase di rinnovo)
  • Nei 60 giorni che precedono la scadenza
  • Previa sottoscrizione della Convenzione di accoglienza tra UNITS e ricercatore.

Il ricercatore non uscirà dall’Italia per prendere il visto di ingresso per ricerca scientifica, ma sottoscriverà tutta la successiva documentazione necessaria per richiedere il nuovo permesso di soggiorno per ricerca scientifica alla Questura competente per residenza presso lo Sportello Immigrazione di Trieste.

Per maggiori informazioni consultare le informazioni al seguente link: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/servizi-datori-lavoro/FOGLIA6/FOGLIA9

Rinnovo del permesso di soggiorno

Nel caso di rinnovo o di estensione della durata dell’originario progetto di ricerca, il permesso di soggiorno può essere rinnovato per una durata pari alla proroga.

In questo caso è necessario procedere anche al rinnovo della Convenzione di Accoglienza.

I documenti da inviare al Servizio Relazioni Internazionali sono i seguenti:

  • Estratto autentico della Delibera del Dipartimento, che deve contenere quanto sotto riportato (o in alternativa copia autentica del Decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento);
  • Fotocopia del passaporto o documento di identità del/la ricercatore/trice:
  • Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità;
  • Codice Fiscale.

Nella Delibera di Dipartimento deve essere espressamente:

  • Dichiarato che il progetto di ricerca per il quale il/la ricercatore/trice presta la propria attività è stato prorogato con le motivazioni e l’indicazione della nuova scadenza;
  • Indicato il tipo di contratto che verrà stipulato con il/la ricercatore/trice (lavoro autonomo, borsa di ricerca, lavoro subordinato con contratto di categoria o contratto di collaborazione coordinata e continuativa) e la nuova data di scadenza;
  • Esplicitato l’impegno da parte del Dipartimento a sostenere tutte le spese connesse al contratto di ricerca - indicando in maniera precisa anche la copertura finanziaria – UA, progetto, documenti gestionali di riferimento, ecc. - (Sono a carico del Dipartimento ospitante anche le spese connesse all’eventuale condizione di irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all’espulsione. L’obbligo permane per la durata di sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza) ed in particolare
  1. mettere a disposizione del/la ricercatore/trice risorse mensili pari a ...(NB: l’importo deve corrispondere almeno al doppio dell’assegno sociale; per l’anno 2024 esso è pari a € 6.947,33 annui  (importo mensile € 534,41) per 13 mensilità))
  2. sostenere le eventuali spese per il viaggio di ritorno del/la ricercatore/trice nel Paese di provenienza;
  3. stipulare una polizza assicurativa per malattia per il/la ricercatore/trice ed i suoi familiari eventualmente ricongiunti o a provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

La richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno deve essere fatta almeno due mesi prima della scadenza del permesso originario. E’ quindi necessario far pervenire la documentazione con congruo anticipo.

Il Servizio Relazioni Internazionali, una volta ricevuta tutta la documentazione sopra indicata, provvederà a far sottoscrivere al Magnifico Rettore il rinnovo della Convenzione di Accoglienza, che il/la ricercatore/trice dovrà consegnare alla Questura di Trieste con la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

In caso di diniego da parte delle Autorità competenti il rinnovo della convenzione di accoglienza decade automaticamente.

Costo del permesso di soggiorno

In seguito al Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno del 05 maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 serie generale, del 08 giugno 2017, in vigore dal successivo 09 giugno, l’importo del pagamento dei contributi finalizzati al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno è indicato come segue:
1)      Euro 70,46 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari ad un anno;
2)      Euro 80,46 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
3)      Euro 130,46 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati.

Le precedenti disposizioni non trovano applicazione nei confronti di:
a)      Cittadini stranieri regolarmente presenti sul T.N. di età inferiore ai 18 anni;
b)      Cittadini stranieri di cui all’art.29, comma 1, lett.b) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;
c)      Cittadini stranieri che entrano nel T.N. per ricevere cure mediche, nonché loro accompagnatori, secondo quanto previsto dall’art.36, comma 1, del decreto 25 luglio 1998, n. 286;
d)     Cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;
e)      Cittadini stranieri richiedenti l’aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità;
f)       Cittadini stranieri richiedenti il duplicato del permesso di soggiorno in corso di validità.

Indicazioni sulla copertura sanitaria per cittadini Extra UE

Scarica le indicazioni sull'assistenza sanitaria per cittadini stranieri con permesso di studio e di ricerca

Scarica le informazioni sugli orari dei distretti

Richiesta online del Codice fiscale

L’Università ha sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Friuli-Venezia Giulia un Protocollo d’Intesa che mira ad agevolare la richiesta ed il rilascio del Codice Fiscale, in favore dei propri studenti e docenti ospiti provenienti dall’estero.

In via prioritaria rimane l’obbligo per i cittadini provenienti da Paesi esterni all’Italia di richiedere il rilascio del codice fiscale attraverso le rappresentanze diplomatico-consolari italiane del Paese di residenza; tuttavia, in queste pagine troverai le indicazioni da seguire, per ottenere il codice fiscale in modo rapido e semplice.

È possibile accedere direttamente alla sezione dell’Agenzia delle Entrate, che contiene le informazioni, la modulistica e le istruzioni da seguire in lingua inglese, per ottenere il rilascio del codice fiscale.

È anche disponibile la spiegazione in lingua inglese del Codice fiscale

Puoi scaricare la brochure esplicativa contenente le informazioni utili alla richiesta.

SCHEMA DI PROCEDURA INTERNA

 

Contatti area: 
Servizio Relazioni Internazionali

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Right wing II floor
e-mail: relazioni.internazionali@amm.units.it



International Relations and development cooperation
e-mail: relazioni.internazionali@amm.units.it
Tel: +39 040 558 7996/2905/3002



Responsabile/Head of Office: Carla Savastano
Staff:
Roberta Bensi

Ermir Tafaj

Informazioni aggiornate al: 09/01/2024 - 13:33


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