Incentivo "una tantum bis" - legge di bilancio 2018

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) e il successivo decreto ministeriale n. 197 del 2 marzo 2018, hanno disposto e disciplinato, a titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali avvenuta nel quinquennio 2011-2015 [1], l’attribuzione ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo (PO, PA, RU) di un importo una tantum ad personam (c.d. una tantum bis [2]) da determinare in relazione alla classe stipendiale che gli interessati avrebbero potuto maturare nel quinquennio di blocco e in proporzione all’entità del blocco stipendiale che hanno subito, e da attribuire, nei limiti delle risorse assegnate agli atenei.

La corresponsione dell’importo una tantum ad personam non produce effetti ai fini della successiva progressione di carriera.

Il MIUR ha provveduto ad individuare i nominativi dei destinatari del provvedimento (cfr. tabella A) e sulla base di questi ad assegnare all’Università degli Studi di Trieste un importo complessivo pari a € 1.201.230,00.

La normativa summenzionata ha anche disposto che:

  1. l’importo una tantum sia riconosciuto ai destinatari del provvedimento esclusivamente all’esito della positiva valutazione ottenuta ai sensi dell’articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (normativa sugli scatti stipendiali);
  2. per i beneficiari degli incentivi una tantum di cui all’articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sia applicata una riduzione sugli importi attribuiti, secondo una percentuale, determinata da ciascuna università, in ogni caso compresa tra il 20% e il 30% per coloro che hanno beneficiato per una sola annualità e tra il 40% e il 50% per coloro che hanno beneficiato di due annualità;
  3. le somme eventualmente disponibili, derivanti dall’applicazione di tali criteri, siano proporzionalmente redistribuite tra i restanti destinatari del provvedimento.

Per procedere all’attribuzione dell’una tantum bis, l’Università degli studi di Trieste [3] ha adottato i criteri e le procedure qui di seguito sintetizzate:

a. Ai fini dell’applicazione del regolamento di ateneo in materia di scatti stipendiali [4]:

  1. l’attività didattica e gestionale è stata quella del triennio accademico 2014/2017;
  2. l’attività didattica è stata considerata assolta salvo segnalazione di mancato adempimento da parte del direttore di dipartimento [5];
  3. la partecipazione ai consigli di dipartimento è stata calcolata sull’intero triennio 2014-2017 e sono state valorizzate tutte le giustificazioni come risultanti dai verbali delle sedute;
  4. la partecipazione ai consigli di dipartimento e il ricoprimento della carica di componente delle commissioni paritetiche docenti-studenti, sono stati accertati sulla base dei dati forniti dai dipartimenti [6];
  5. l’attività di ricerca è stata valutata sulla base degli esiti della CVR 2018.

b. Per la determinazione dell’incentivo ad personam:

  1. è stato preliminarmente determinato il valore medio delle differenze tra gli stipendi tabellari lordi (stipendio annuo), sulla base delle tabelle ministeriali di progressione economica per classi e scatti triennali [7] per i professori ordinari a tempo pieno;
  2. il calcolo non ha tenuto conto delle differenze di regime di impegno, in analogia a quanto fatto dallo stesso Ministero all’atto della determinazione delle risorse da distribuire tra gli atenei;
  3. il valore medio così ottenuto è stato moltiplicato per 5, essendo per ogni docente almeno 5 gli anni di mancata attribuzione dello scatto;
  4. tenuto conto che nel periodo oggetto di blocco numerosi docenti hanno cambiato qualifica, e non tutti sono stati in servizio per l’intero periodo, il valore ottenuto al punto precedente è stato moltiplicato per la “media dei punti organico” dell’interessato nel periodo, in analogia a quanto fatto dallo stesso Ministero [8] all’atto della determinazione delle risorse da distribuire tra gli atenei; questo coefficiente tiene conto sia delle qualifiche rivestite nel periodo dal docente sia della durata del blocco stipendiale subito;
  5. sui valori così ottenuti è stata effettuata una normalizzazione, per ottenere i coefficienti di riparto delle risorse disponibili, da distribuire tra coloro che hanno ricevuto valutazione positiva;
  6. al sacrificio economico come sopra determinato sono state applicate le seguenti percentuali di riduzione per coloro che hanno beneficiato degli incentivi una tantum ai sensi dell’art. 29, comma 19, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240:
    – 25% per coloro che hanno beneficiato di una annualità;
    – 50% per coloro che hanno beneficiato di due annualità;
  7. le somme resesi così disponibili sono state redistribuite in proporzione agli importi individuali al punto 5. tra i restanti beneficiari del provvedimento.

Agli esiti della valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e all’applicazione dei criteri di determinazione degli importi ad personam e del riparto delle risorse disponibili sono stati individuati i beneficiari del provvedimento in argomento ed i relativi importi una tantum loro attribuiti (cfr. allegato B).

Principali riferimenti normativi:

Note:

[1]     Blocco degli scatti stipendiali previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; prorogato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del dpr 4 settembre 2013, n. 122 e dall’art. 1, comma 256, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

[2]     Si tratta del secondo provvedimento con tale finalità dopo gli incentivi una tantum previsti dall’articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

[3]     Cfr. sedute del consiglio di amministrazione dd. 31 maggio 2019, 28 febbraio 2020 e 30 aprile 2020.

[4]     Cfr. “regolamento sulla valutazione dell’attività dei docenti e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Trieste, ai sensi degli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 240”.

[5]     Segnalazione fornita ai sensi dell’art.9 del “regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali di professori e ricercatori” o sulla base dell’espressa richiesta del cda dd. 28 febbraio 2020.

[6]     Cfr. richiesta del cda dd. 28 febbraio 2020.

[7]     Dpr 15 dicembre 2011, n. 232

[8]     Il MIUR ha riconosciuto ad ogni docente un peso pari al valore, espresso in termini di punti organico, delle sei qualifiche rivestite rispettivamente al 1° gennaio 2011 e al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015; attribuendo valore 0 negli anni in cui il docente non era in servizio; la somma dei pesi è stata quindi divisa per 6. Tale coefficiente è stato moltiplicato per il valore medio del costo caratteristico del professore di I fascia riferito agli anni e agli atenei in cui il docente era in servizio nel periodo 2011-2015, la somma di tali valori ha concorso alla determinazione delle risorse tra i diversi atenei (cfr. art. 2, comma 2, decreto ministeriale n. 197 del 2 marzo 2018).

 

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Informazioni aggiornate al: 07/07/2020 - 13:03