Procedura per l'attribuzione dell'incentivo "una tantum" ex art. 29,
comma 19, L 240/2010
La pagina compendia la documentazione e le informazioni più rilevanti rispetto alla procedura indetta ai fini dell'attribuzione dell’incentivo "una tantum" di cui all’art. 29 comma 19 legge 30 dicembre 2010 n. 240, nel rispetto dei criteri fissati dal Decreto Interministeriale 21 luglio 2011 n. 314, per l’anno 2011, e dal Decreto Ministeriale 26 luglio 2013 n. 665, per gli anni 2012 e 2013.
In particolare, nella sezione dedicata alle Graduatorie, sono consultabili i decreti rettorali (già pubblicati all'Albo Ufficiale di Ateneo) che autorizzano la liquidazione degli incentivi agli aventi diritto oppure, nel caso si rendano necessari ulteriori verifiche o controlli, ne subordinano la liquidazione all'espletamento delle verifiche in discorso.
Gli elenchi sono stati definiti e pubblicati l'11 novembre 2014
In questa Sezione, vengono pubblicate le graduatorie dei candidati ammissibili alla procedura per gli anni 2011, 2012 e 2013.
Come esplicitato nell’apparato motivazione dei relativi decreti, si precisa che la fase di controllo delle autocertificazioni ha determinato l’emersione delle seguenti casistiche:
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autocertificazioni il cui contenuto è stato confermato integralmente dalle verifiche eseguite;
Per questi casi: è stato attribuito, in via definitiva, il punteggio.
Nel corpo delle graduatorie, sono stati marcati col numero 1 (liquidabili)
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autocertificazioni il cui contenuto è stato considerato conforme alle richieste del bando ma per le quali i dati autocertificati sono stati confermati solo parzialmente.
Per questi casi: i dati inizialmente autocertificati con l’istanza di ammissione alla procedura sono stati rettificati in diminuzione nella misura in cui siano stati effettivamente verificati e il punteggio definitivo è stato conseguentemente ricalcolato.
Nel corpo delle graduatorie, sono stati marcati col numero 1 (liquidabili)
- autocertificazioni il cui contenuto non è stato ancora possibile verificare per mancanza di riscontri da parte dei titolari dei dati ovvero perché i riscontri forniti si sono rivelati incongruenti, contraddittori o, comunque, incompatibili con i dati autocertificati con l’istanza di ammissione alla procedura.
Per questi casi: i dati autocertificati con l’istanza di ammissione alla procedura sono stati conservati provvisoriamente, ai fini della formazione della graduatoria, ma la liquidazione dell’incentivo è stata subordinata al completamento delle attività di verifica e controllo rese necessarie dal mancato o incompleto riscontro offerto dai candidati alle richieste del Responsabile del Procedimento.
Nel corpo delle graduatorie, sono stati marcati col numero 2 (non liquidabili).