Università degli studi di Trieste

Malattie

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Cosa fare in caso di malattia

In caso di assenza per malattia/ricovero, il dipendente è tenuto a comunicare l’assenza:

  • al Responsabile dell’Ufficio di afferenza entro le ore 09:00;
  • all'Ufficio Gestione rapporto di servizio del Personale t.a. entro le ore 09:00;

(o entro l’ora di presa di servizio concordata) del primo giorno di malattia (anche in caso di continuazione), salvo comprovato impedimento,

specificando:

  • l’indirizzo presso cui è degente, se diverso da quello del domicilio (che andrà comunque comunicato al proprio medico);
  • la prognosi (= durata) della malattia con il relativo numero di protocollo dell’attestato di malattia telematico (se già noti);
  • le eventuali comunicazioni particolari: nome sul campanello se diverso dal proprio, necessità di assentarsi temporaneamente dall’abitazione per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici in una particolare fascia oraria, esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità con relativa motivazione, etc.

La comunicazione dell’assenza per malattia deve avvenire tramite email a aaggpersonale@amm.units.it.  

In caso di impossibilità a inviare la richiesta via e-mail, è possibile telefonare ai seguenti numeri di telefono: 040.558.3218 o 040.558.7649.

  • In caso di prolungamento della malattia, il dipendente dovrà provvedere a farsi rilasciare dal medico uno o più certificati di continuazione e dovrà comunicarlo al Responsabile dell’Ufficio di afferenza e all’Ufficio Personale TA con le medesime modalità di cui sopra.   
  • In caso di guarigione anticipata, la ripresa del servizio può avvenire solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata, rilasciata dallo stesso medico o da un sostituto in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.
  • In caso di malattia insorta a fine giornata lavorativa il dipendente dovrà dichiarare al proprio medico di aver completato la propria attività lavorativa al momento della visita. In questo modo l’Ufficio Personale tecnico amministrativo, dopo aver verificato le timbrature effettuate dal dipendente, considererà l’assenza del dipendente per malattia dal giorno effettivo di assenza dal servizio e non dalla data di emissione del certificato di malattia.

ATTENZIONE: le nuove fasce orarie per le visite mediche di controllo domiciliare sono le seguenti:

fin dal primo giorno e per tutto il periodo di malattia, compresi i giorni non lavorativi e festivi, dalle ore 10  alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

 

Cosa fare in caso di contagio da COVID-19

In caso di positività al tampone per SARS-Cov-2, si rimanda alle indicazioni del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per la prevenzione del COVID-19 e di altre malattie infettive negli ambienti dell’Università degli Studi di Trieste".

 

Reperibilità

Reperibilità

Il dipendente è tenuto a rendersi reperibile all’indirizzo di residenza o altro preventivamente comunicato fin dal primo giorno e per tutto il periodo di malattia, compresi i giorni non lavorativi e festivi, dalle ore 10  alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

L’eventuale assenza durante le suddette fasce per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, deve essere comunicata preventivamente all’ufficio del personale TA e opportunamente documentata. Il dipendente dovrà, altresì, farsi rilasciare l’attestazione di presenza presso la struttura sanitaria da presentare in caso di visita medica di controllo.

Sono esclusi dall’obbligo di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

  1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione;
  2. causa di servizio riconosciuta;
  3. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Si precisa che le situazioni riportate nei punti 1) 2) e 3) devono essere comunicate dal dipendente al momento della comunicazione della malattia e devono essere riportate dal medico curante sull’attestato di malattia telematico.

 

Si può cambiare l’indirizzo di reperibilità?

Per un lavoratore che abbia la necessità di modificare durante l’assenza per malattia il proprio indirizzo di reperibilità, è disponibile sul sito dell’INPS l'apposito servizio "Sportello al cittadino per le VMC” (Circolare INPS 23 settembre 2020, n. 106).

Sportello al cittadino per modifica indirizzo di reperibilità

 

Certificati validi ai fini della giustificazione dell'assenza

Certificati validi ai fini della giustificazione dell'assenza

L’assenza per malattia è giustificata con certificazione medica inviata per via telematica all’INPS direttamente dal medico di base o convenzionato con il SSN (Sistema Sanitario Nazionale) o da una struttura sanitaria pubblica; tale certificazione è resa disponibile, con le medesime modalità, all’Amministrazione.
Nel caso dei primi due episodi di malattia nell’anno solare di durata non superiore ai 10 giorni, sono ammessi anche i certificati telematici rilasciati da medici non convenzionati con il SSN.
Dal terzo episodio di malattia nell’anno solare stesso sono ammessi solo i certificati telematici rilasciati dal medico di base o convenzionato con il SSN o da una struttura sanitaria pubblica.
Le guardie mediche possono redigere certificati medici telematici per un massimo di 3 giorni.
 

Nel caso di impossibilità del medico alla trasmissione telematica del certificato di malattia per problemi tecnici (per malfunzionamento del PC, mancanza di connettività etc.), il lavoratore dovrà inoltrare  il certificato di malattia cartaceo tramite posta elettronica all’indirizzo email aaggpersonale@amm.units.it.      

 

Indicazioni particolari nei certificati

Indicazioni particolari nei certificati

L’Ufficio Gestione rapporto di servizio del Personale t.a., al fine di inquadrare correttamente le assenze per malattia sia dal punto di vista giuridico che economico, può avere la necessità di conoscere alcune situazioni particolari, qualora le medesime non emergano dall’attestato di malattia telematico (es. se l’assenza per malattia è conseguenza di un ricovero ospedaliero o in regime di day hospital o day surgery; se l’assenza per malattia è legata allo stato di gravidanza, etc.).   
In tali casi il dipendente consegnerà eventuale ulteriore documentazione (es. copia del certificato medico in suo possesso) da cui risulta quanto sopra evidenziato.

 

Malattia sopravvenuta

Malattia sopravvenuta

In caso di malattia sopravvenuta in orario di servizio:

  1. se la certificazione medica decorre dal giorno successivo, le ore di servizio non lavorate devono essere recuperate (cd. “Malessere sopravvenuto”);
  2. se la certificazione decorre dallo stesso giorno in cui il dipendente è uscito prima di completare la giornata lavorativa, la giornata viene considerata assenza per malattia e le ore di servizio già prestate non confluiscono nel monte ore individuale.

 

Malessere sopravvenuto

Malessere sopravvenuto

Nel caso in cui il dipendente debba uscire anticipatamente per indisposizione intervenuta durante l’orario di lavoro, e che la stessa non sia imputabile a malattia debitamente certificata, potrà, a propria scelta, ricorrere ai seguenti istituti:

  • permessi brevi soggetti a recupero, di cui all’art. 100 del CCNL 2019-2021 del Comparto Istruzione e Ricerca in caso di assenza dal servizio per un periodo inferiore o uguale alla metà dell’orario giornaliero;
  • recupero plus orario già maturato;
  • permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di cui all’art. 98 del CCNL 2019-2021 Comparto Istruzione e Ricerca.

 

Trattamento economico

Trattamento economico

Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con l’esclusione quindi di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

Non subiscono alcuna decurtazione le assenze per malattia dovute a:

  • infortunio sul lavoro;
  • malattia per causa di servizio;
  • ricovero e post ricovero ospedaliero o a day hospital;
  • patologie gravi che richiedano terapie salvavita. In tal caso sono esclusi anche i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

 

Normativa di riferimento

Normativa di riferimento

  • Art. 35 CCNL Università 16.10.2008;
  • Circolare n.7/2008 della Funzione Pubblica (“Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sull'applicazione dell'articolo 71 del D.L. n.112 del 2008 - assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”);
  • Art. 71 D.L. 112/2008 (“Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”);
  • D.lgs. 150/2009 (“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”);
  • D.P.C.M. n.206 del 17 ottobre 2017 (“Regolamento recante modalita' per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonche' l'individuazione delle fasce orarie di reperibilita', ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”).
Contatti area: 
Gestione Rapporto di servizio del Personale t.a.

e-mail: aaggpersonale@amm.units.it

Responsabile
Alessandra Musina

Informazioni aggiornate al: 09/05/2025 - 12:27


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