Infortunio sul lavoro

1) Il dipendente infortunatosi sul posto di lavoro o in itinere (percorso casa/lavoro/casa) è invitato a recarsi al pronto soccorso e farsi rilasciare il "Certificato medico di infortunio - Mod. 1 SS".

2) Appena in possesso del certificato medico di infortunio è necessario inviarlo ad entrambi gli indirizzi e-mail sotto riportati:

- persgiur@amm.units.it (Ufficio Concorsi e gestione giuridica personale TA - tel. 040558.3214-7984).

- aaggpersonale@amm.units.it (Ufficio Gestione rapporto di servizio personale TA – tel. 040558.3095);

3) Contestualmente è necessario contattare la propria struttura di afferenza per fornire la descrizione particolareggiata delle cause e circostanze che hanno provocato l’infortunio affinché il Responsabile della struttura possa compilare in tutte le sue parti il modulo di denuncia di infortunio reperibile al seguente link: https://www.units.it/sites/default/files/media/documenti/personale/files...

Tale modulo va poi tempestivamente inviato via email a:

- persgiur@amm.units.it (Ufficio Concorsi e gestione giuridica personale TA - tel. 040558.3214-7984).

4) Per eventuali prosecuzioni dell’infortunio, è necessario contattare l’I.N.A.I.L. al fine del rilascio del certificato medico di infortunio continuativo e farlo pervenire all’Amministrazione con le stesse modalità di cui al punto 2).

5) Il dipendente è obbligato a chiudere l’infortunio contattando l’I.N.A.I.L. prima della ripresa in servizio e far pervenire all’Amministrazione il certificato definitivo con le stesse modalità di cui al punto 2).

Si informa che l’Amministrazione deve presentare la denuncia all’I.N.A.I.L. entro 48 ore dal ricevimento del primo certificato medico per non incorrere in sanzioni.

Si rammenta che, in occasione di un infortunio occorso in costanza di servizio, anche se di lieve entità, il dipendente è obbligato a darne immediata notizia al Datore di lavoro.
Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto fare  la denuncia all'Inail prevista dalla legge entro le 48 ore, non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il Datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio stesso. 
(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 52, DPR 1124/1965) ). 
 

Informazioni aggiornate al: 05/03/2024 - 11:59