Brevetti

Il brevetto è un istituto giuridico che tutela il risultato di una ricerca innovativa e che conferisce al titolare il diritto di escludere terzi dal produrre, commercializzare o importare l’invenzione. In pratica conferisce un monopolio temporaneo (i brevetti hanno una validità di 20 anni) e geografico (tale diritto vale solo nei paesi in cui il brevetto viene depositato) sulla propria invenzione.

Il fine primario del deposito è quello di tutelare giuridicamente il proprio bagaglio di know-how e scoperte tecnologiche frutto di ricerche lunghe e costose.

Ricorrere alla tutela del brevetto, d'altra parte, comporta che il contenuto di un'invenzione diventi di pubblico dominio, conferendo all'inventore il diritto di sfruttamento, in esclusiva, per un periodo determinato.

Per l'Università, il ricorso alla protezione brevettuale rappresenta inoltre un modo per:

  • valorizzare i risultati della ricerca
  • favorire e sviluppare l'interazione fra mondo della ricerca e industria
  • rendere pubblico il livello di eccellenza raggiunto nella propria attività

Nella procedura di brevettazione, la fase istruttoria riveste un ruolo estremamente importante perché consente di valutare attentamente le prospettive economiche del brevetto e di conseguenza il livello degli investimenti richiesti. Decidere se brevettare richiede:

  • una ricerca di anteriorità
  • l'analisi del soddisfacimento dei criteri di brevettabilità

Ricerca di anteriorità

E' una prassi di ricerca documentale che consente di definire meglio i contenuti del futuro brevetto ed evitare così conflitti con brevetti di terzi. Consente anche di verificare se in un determinato settore ci sono ancora spazi per proporre nuove tecnologie e vedere se sul mercato esistono imprese leader. Implica la gestione di data-base di livello nazionale ed internazionale.


Brevettabilità

Per depositare un brevetto non occorre disporre di un prototipo ma solo sapere come l'oggetto o il sistema deve essere realizzato, fornendo una descrizione in tale senso. A tal fine, novità, attività inventiva, applicabilità industriale e liceità costituiscono i requisiti fondamentali per la brevettabilità di un'idea, processo o prodotto. Non sono invece considerate invenzioni (e quindi non possono essere brevettate):

  • le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale
  • i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori
  • le presentazioni di informazioni
  • le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti

Peculiarità

I brevetti sono tutelati limitatamente agli Stati in cui vengono ottenuti, hanno durata definita e non sono rinnovabili. E’ previsto altresì l’obbligo del pagamento periodico di tasse di mantenimento.

Il brevetto esplica i suoi effetti dal momento in cui il suo contenuto viene reso accessibile a tutti. La data di accessibilità è varia in relazione al tipo di brevetto e può essere anticipata o ritardata.

I diritti esclusivi sono conferiti con la concessione del brevetto e si estrinsecano - in senso generale - nel potere di impedire a terzi di produrre, commercializzare, vendere ed usare a fini economici, nel territorio dello stato, quanto protetto dal titolo di brevetto.


Procedure generali

Per ottenere un brevetto in uno o più paesi è possibile seguire:

  • le procedure nazionali (stato per stato);
  • la procedura definita nel 1978 dalla Convenzione del Brevetto Europeo (che permette con un'unica istruttoria, il deposito di un brevetto in più stati europei);
  • la procedura definita dal Trattato per la Cooperazione in materia di brevetti (PCT - Patent Cooperation Treaty).

 

Indirizzi: 

Sara Jazbar
Tel. 040558.3821
E-mail: sara.jazbar@amm.units.it

Informazioni aggiornate al: 05/10/2021 - 11:35