Normativa

Normativa nazionale sulla proprietà industriale

La normativa vigente in materia di brevetti e proprietà industriale è dettata dal Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n.30 contenente il nuovo “Codice della proprietà industriale”.

Di particolare interesse per i ricercatori universitari e di enti di ricerca pubblici è l’articolo 65, qui di seguito riportato:

Art. 65: Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca

  1. Quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui e autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne da comunicazione all'amministrazione.
  2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell’ambito della loro autonomia, stabiliscono l’importo massimo del canone relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.
  3. In ogni caso l’inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.
  4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito non esclusivo di sfruttare l’invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore.
  5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate in tutto o in parte da soggetti privati ovvero realizzate nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

Le conseguenze principali della applicazione di questo articolo riguardano:

  • la titolarità del trovato: gli inventori sono titolari (proprietari) del brevetto a titolo originario
  • la facoltà di proteggerlo: gli inventori possono depositare il brevetto a proprio nome dandone comunicazione all’Università
  • le conseguenze economiche: agli inventori spetta non meno del 50% dei proventi e dei canoni di sfruttamento e all’ente di appartenenza non meno del 30%
  • la conseguente regolamentazione interna degli enti: le università e gli enti di ricerca pubblici possono adottare regolamenti interni sulla base dei quali determinare la quota dei proventi e canoni da un minimo del 30% sino ad un massimo del 50%.
  • l’ambito di applicazione: nel caso in cui il trovato sia il risultato di progetti di ricerca finanziati da terzi, anche enti pubblici diversi dall’università, le disposizioni dell’art. 65 non si applicano. Questo comporta che, se l’invenzione è stata ottenuta all’interno di attività espletate in conto terzi, la titolarità ricade in capo all’Università in qualità di datore di lavoro, salvo che all’interno del contratto conto terzi non siano state previste particolari clausole di assegnazione della titolarità (es. il Committente che finanzia le attività di ricerca può riservarsi contrattualmente la titolarità di eventuali invenzioni a fronte del riconoscimento di un compenso ulteriore)

Riassumendo, l’inventore può percorrere due strade:

  1. brevettare per conto proprio (facendosi carico dei relativi costi), riconoscendo in ogni caso all’università il 30% dei proventi derivanti dalla cessione o dalla licenza del brevetto
  2. cedere, preventivamente al deposito, la titolarità del trovato all’Università e ottenere in cambio il riconoscimento del 60% dei proventi derivanti dallo sfruttamento (delibera CdA del 31.10.2007- vedi intranet).
Indirizzi: 

Sara Jazbar
Tel. 040558.3821
E-mail: sara.jazbar@amm.units.it

Informazioni aggiornate al: 05/10/2021 - 11:50